Nel 1812, essendo in vigore la legge 1 settembre 1806 sulla ripartizione dei demani e lo scioglimento delle promiscuità (1), i due comuni di Conca e Roccamonfina chiedono all’Intendente della Provincia di Terra di Lavoro, e quindi al re Giacchino Napoleone, di poter continuare ad usare in promiscuità una parte dei rispettivi demani confinanti.
Tale proposta nasce dalla convenienza di detta indivisione, poiché il succitato terreno coltivato a pascolo è in una posizione naturale e climatica tale che la parte di Roccamonfina offre l’utilizzo del solo pascolo estivo e quella di Conca del solo pascolo invernale.
L’intendente, attenendosi alla normativa prevista dall’art.9 delle Istituzioni del 10 marzo 1810 (2), ratifica la proposta avanzata dai due comuni, dopo il sopralluogo effettuato dal Segretario Generale di Stato Santangelo.
Rapporto dell’Intendente al Ministro, 23 maggio 1812
L’ Intendente di Terra di Lavoro A S.E. il Ministro dell’Interno
Eccellenza. Il Comune di Roccamonfina ha un demanio promiscuo coll’altro di Conca; la parte che guarda Roccamonfina, non offre che il solo pascolo estivo, mentre per la rigidezza del clima nell’inverno è coverta interamente dalle nevi; all’opposto l’altra parte che riguarda Conca è solo idonea al pascolo estivo.
I decurionati di ambedue i Comuni hanno espresso i di loro voti per conservare la promiscuità.
Il già Segretario generale signor Santangelo avendo sopra luogo riconosciuto questa convenienza, mi propose di potersi far dritto a’di loro voleri.
Io trovo tal domanda preveduta dal l’art. 9 delle istruzioni de’ 10 marzo 1810. Sicchè prego V. E. di benignarsi impetrare da S. M. che rimanga con servata la promiscuità reciproca tra Comuni di Conca e Roccamonfina.
Ho l’onore di ripeterle i sentimenti dell’alta mia stima e profondo rispetto.
Il Duca di AlannoMinisteriale riscontro, 17 giugno 1812
Il Ministro dell’Interno Al Signor Intendente di Terra di Lavoro.
Signor Intendente. Col rapporto de’23 dello scorso mese di maggio proponete di far continuare la promiscuità su di un demanio posseduto da’ Comuni di Roccamonfina e Conca. S. M. si è degnata di approvare il vostro progetto, per cui vi autorizzo a disporne la esecuzione.
Giuseppe ZurloNote
(1) La legge 1 settembre 1806 fu una della leggi eversive della feudalità, attuate tra il 1806 e il 1808, con le quali il re Giuseppe Bonaparte abolì la feudalità nel Regno di Napoli.
(2) Art. 9. — È possibile che vi siano de’ casi particolari da far eccezione alla regola dello scioglimento delle promiscuità. Tali sono i casi in cui una parte sia di pascoli estivi, e l’altra di pascoli d’inverno, o in cui le terre sieno divise in pascoli di diversa specie d’animali. In questi ed altri casi simili, i Commessari, dopo il più diligente esame, vedranno quello che assolutamente e indispensabilmente debba rimanere in comunione, e lo lasceranno in questo stato, riferendone al Ministro dell’Interno, che prenderà i nostri ordini. [Decreto 10 marzo 1810. Approvazione delle Istruzioni al Commissari per la divisione dei demoni e lo scioglimento delle promiscuità.]
Bibliografia e Fonti
- Conca della Campania: storia, tradizioni e immagini, Aniello Parma, Nuove Edizioni Ci.esse.ti, 1985
- Supplimento del Bullettino della commissione feudale n°35, Napoli 1854